Riqualificazione Energetica
Riqualificazione
energetica degli edifici
Sono
prolungate fino al 31 dicembre 2016 le detrazioni irpef pari al 65%
delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli
edifici. Come in precedenza, gli
interventi riguardano l’isolamento di coperture, solai e pareti, la
sostituzione di infissi e l’installazione di impianti solari per la
produzione di acqua calda; la detrazione del 65% si applica anche alle
spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di
climatizzazione invernale non a condensazione.
Le quote annuali per ripartire le detrazione è fissato in 10 anni. Le
agevolazioni, si applicano secondo quanto disposto dal DM 19 febbraio
2007 che specifica gli interventi che possono usufruire della
detrazione e le modalità per richiederla.
EDIFICI ESISTENTI |
|||
Intervento |
Detrazione IRPEF |
Tetto massimo della detrazione |
Modalità |
Riqualificazione energetica di edifici esistenti |
65% |
100.000 euro |
Da 3 a 10 quote annuali |
Coperture, pavimenti, infissi |
65% |
60.000 euro |
Da 3 a 10 quote annuali |
Pannelli solari per la produzione di acqua calda |
65% |
60.000 euro |
Da 3 a 10 quote annuali |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione |
65% |
30.000 euro |
Da 3 a 10 quote annuali |
Quali sono
gli interventi ammissibili?
Gli
interventi per i quali spetta la detrazione (art 3) sono la fornitura e
messa in opera di materiale coibente, la demolizione e ricostruzione
dell’elemento costruttivo, la fornitura e posa in opera di una nuova
finestra comprensiva di infisso, ma anche le integrazioni e
sostituzioni dei soli componenti vetrati esistenti, l’installazione di
impianti solari termici collegati alle utenze, con tutte le connesse
opere idrauliche e murarie, anche in integrazione con impianti di
riscaldamento, ed infine la sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale non dotati di caldaia a condensazione, e conseguente messa a
punto della rete di distribuzione, dei dispositivi di controllo e regolazione e dei
sistemi di distribuzione. Sono inoltre ammissibili ai fini delle
detrazioni, le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione
degli interventi, comprensive della redazione dell’attestato di
certificazione energetica o di qualificazione energetica che
sostituisce la certificazione energetica vera e propria in attesa delle
linee guida.
Cosa serve
per richiedere le detrazioni?
La procedura
è illustrata all’art 4 del DM 19 febbraio 2007.
Per prima cosa è necessario acquisire l’asseverazione
di un tecnico abilitato definito dal DM come un soggetto abilitato alla
progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini
professionali degli ingegneri o degli architetti o ai collegi
professionali dei geometri o dei periti industriali. Con un decreto del
26 ottobre 2007 tale definizione è stata ampliata includendo quindi
anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari),
che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti;
vale quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto
delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 2,
del decreto legislativo 192/2005.
La nuova finanziaria corregge la tabella dei limiti di trasmittanza che viene sostituita, con validità dal 1 gennaio 2007, dalla seguente:
Inoltre bisogna trasmettere all’ENEA
(nei casi di riqualificazione energetica al contrario delle
ristrutturazioni edilizie, non è necessario inviare domanda preventiva
né altra documentazione all'Ufficio dell’ Agenzia delle Entrate di
Pescara) entro 60 giorni dalla fine dei lavori, copia dell’attestato
di certificazione (o di qualificazione energetica
in attesa delle linee guida) e la scheda informativa relativa agli
interventi realizzati (come da Allegato E al decreto).
Attenzione, la finanziaria 2008 elimina l’obbligo
dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica per
gli interventi di sostituzione degli infissi e per l’istallazione
di impianti solari termici.Tutti i
pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale
dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice
fiscale del beneficiario del bonifico. Il certificato energetico, la
ricevuta informatica, le fatture comprovanti le spese sostenute e la
ricevuta del bonifico, devono essere conservati ed esibiti su richiesta.
Attestato di certificazione o di qualificazione energetica. L’articolo
5 prevede che esso sia redatto, successivamente alla esecuzione degli
interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle
Regioni o quelle eventualmente stabilite dai Comuni prima dell’8
ottobre 2005 In assenza delle suddette procedure, è sufficiente
l’attestato di qualificazione energetica conforme all’allegato A ed
asseverato da un tecnico abilitato. I calcoli per la determinazione
dell’indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a
quanto previsto all’allegato I del decreto legislativo 192/2005,
modificato ed integrato dal decreto legislativo 311/2006. Fino
all’emanazione delle linee guida per i criteri di certificazione,
l’attestato di certificazione energetica potrà essere sostituito da un
attestato di qualificazione rilasciato dal progettista dell’edificio o
dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori
Sul sito internet dell'Enea è stata attivata un’area informativa
indirizzata al grande pubblico, sulla detrazione del 65% sui lavori per
la riqualificazione energetica degli edifici, prevista dalla
Finanziaria:http://efficienzaenergetica.acs.enea.it
Attraverso la comprovata
competenza tecnica del nostro studio svolgiamo servizi di consulenza
per l'asseverazione degli interventi sull'efficienza energetica degli
edifici e la redazione degli attestati di certificazione /
qualificazione energetica, al fine di ottenere la detrazione
IRPEF del 65%.
Per maggiori informazioni e preventivi
personalizzati potete contattarci direttamente
all’indirizzo di posta elettronica: Ing.Caputo@Yahoo.it
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VADEMECUM dell' Enea per la RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO