Riqualificazione Energetica

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Riqualificazione energetica degli edifici
Sono prolungate fino al 31 dicembre 2016 le detrazioni irpef pari al 65%  delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Come in precedenza, gli interventi riguardano l’isolamento di coperture, solai e pareti, la sostituzione di infissi e l’installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda; la detrazione del 65% si applica anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione.
Le quote annuali per ripartire le detrazione è fissato in 10 anni. Le agevolazioni, si applicano secondo quanto disposto dal DM 19 febbraio 2007 che specifica gli interventi che possono usufruire della detrazione e le modalità per richiederla.  

EDIFICI ESISTENTI

Intervento

Detrazione IRPEF

Tetto massimo della detrazione

Modalità

Riqualificazione energetica di edifici esistenti

65%

100.000 euro

Da 3 a 10 quote annuali

Coperture, pavimenti, infissi

65%

60.000 euro

Da 3 a 10 quote annuali

Pannelli solari per la produzione di acqua calda

65%

60.000 euro

Da 3 a 10 quote annuali

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione

65%

30.000 euro

Da 3 a 10 quote annuali

 

Quali sono gli interventi ammissibili?
Gli interventi per i quali spetta la detrazione (art 3) sono la fornitura e messa in opera di materiale coibente, la demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso, ma anche le integrazioni e sostituzioni dei soli componenti vetrati esistenti, l’installazione di impianti solari termici collegati alle utenze, con tutte le connesse opere idrauliche e murarie, anche in integrazione con impianti di riscaldamento, ed infine la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non dotati di caldaia a condensazione, e conseguente messa a punto della rete di distribuzione, dei dispositivi di controllo e regolazione e dei sistemi di distribuzione. Sono inoltre ammissibili ai fini delle detrazioni, le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica che sostituisce la certificazione energetica vera e propria in attesa delle linee guida.

Cosa serve per richiedere le detrazioni?
La procedura è illustrata all’art 4 del DM 19 febbraio 2007.
Per prima cosa è necessario acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato definito dal DM come un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti o ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali. Con un decreto del 26 ottobre 2007 tale definizione è stata ampliata includendo quindi anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari), che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti; vale quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 192/2005.

La nuova finanziaria corregge la tabella dei limiti di trasmittanza che viene sostituita, con validità dal 1 gennaio 2007, dalla seguente:

 

 

Inoltre bisogna trasmettere all’ENEA (nei casi di riqualificazione energetica al contrario delle ristrutturazioni edilizie, non è necessario inviare domanda preventiva né altra documentazione all'Ufficio dell’ Agenzia delle Entrate di Pescara) entro 60 giorni dalla fine dei lavori, copia dell’attestato di certificazione (o di qualificazione energetica in attesa delle linee guida) e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (come da Allegato E al decreto).
Attenzione, la finanziaria 2008 elimina l’obbligo dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica per gli interventi di sostituzione degli infissi e per l’istallazione di impianti solari termici.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico. Il certificato energetico, la ricevuta informatica, le fatture comprovanti le spese sostenute e la ricevuta del bonifico, devono essere conservati ed esibiti su richiesta.

Attestato di certificazione o di qualificazione energetica
. L’articolo 5 prevede che esso sia redatto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni o quelle eventualmente stabilite dai Comuni prima dell’8 ottobre 2005 In assenza delle suddette procedure, è sufficiente l’attestato di qualificazione energetica conforme all’allegato A ed asseverato da un tecnico abilitato. I calcoli per la determinazione dell’indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all’allegato I del decreto legislativo 192/2005, modificato ed integrato dal decreto legislativo 311/2006. Fino all’emanazione delle linee guida per i criteri di certificazione, l’attestato di certificazione energetica potrà essere sostituito da un attestato di qualificazione rilasciato dal progettista dell’edificio o dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori

Sul sito internet dell'Enea è stata attivata un’area informativa indirizzata al grande pubblico, sulla detrazione del 65% sui lavori per la riqualificazione energetica degli edifici, prevista dalla Finanziaria:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it

Attraverso la comprovata competenza tecnica del nostro studio svolgiamo servizi di consulenza per l'asseverazione degli interventi sull'efficienza energetica degli edifici e la redazione degli attestati di certificazione / qualificazione energetica, al fine di ottenere la detrazione IRPEF del 65%.
Per maggiori informazioni e preventivi personalizzati potete contattarci direttamente all’indirizzo  di posta elettronica:
Ing.Caputo@Yahoo.it

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