Certificazioni e normativa Impianti
Elettrici
Nuova norma per gli impianti elettrici degli edifici
Dal
27 marzo 2008 tutti i contratti di trasferimento di beni immobili e
tutte le richieste di agibilità per le nuove costruzioni dovranno
accompagnate da una dichiarazione di conformità.
-
L’estensione dell’ambito di applicazione a tutte le tipologie dell’edificio, a prescindere dalla loro destinazione d’uso;
-
L’allargamento anche agli impianti per l’automazione delle porte, cancelli e barriere;
-
L’estensione anche agli impianti non connessi alla rete di distribuzione ad esempio alimentati da depositi e serbatoi ed agli impianti elettrici di autoproduzione di energia (fino a 20KW) superando il cosiddetto concetto di “punto di consegna della fornitura”.
Dal 27 Marzo 2008 i contratti di trasferimento di beni immobili (compravendita, donazioni, permute, conferimenti, ecc.) dovranno adeguarsi alla nuova normativa sulla sicurezza degli impianti (art.13 comma 2) e quindi allegare la dichiarazione di conformità, la non ottemperanza della norma prevede multe sino a 10.000,00 Euro. Per tutti gli impianti (art. 7 comma 6) eseguiti prima dell’entrata in vigore di questo decreto, la dichiarazione di conformità agli impianti è sostituita da una “dichiarazione di rispondenza”, predisposta da un tecnico abilitato (con esperienza di almeno cinque anni nel settore di competenza). Per avere il certificato di agibilità di un immobile occorre sia la dichiarazione di conformità che il certificato di collaudo degli impianti installati (art.9). Entro 30 giorni dall’allacciamento o potenziamento gas, energia, acqua, o dalla loro implementazione, si deve consegnare agli enti erogatori, copia della dichiarazione conformità dell’impianto o copia della dichiarazione di rispondenza sostitutiva, se decorso tale tempo l’ente non riceve nulla, sospende la fornitura.