Contabilizzazione del calore entro il 2017!
Entro il 31/12/2016, con l'entrata in vigore del decreto legislativo
102/2014, tutti i condomini con centrale termica centralizzata devono
mettersi in regola con l'installazione delle valvole termostatiche e
l'installazione dei contabilizzatori o ripartitori di calore.
Il
nostro studio si occupa di progettare tutte le modifiche da apportare
all'impianto condominiale a regola d'arte e produrre tutta la
documentazione tecnica necessaria per mettere a norma il condominio.
Un condomino non può rifiutarsi di
installare sui termosifoni di casa propria le valvole termostatiche e i
sistemi di contabilizzazione del calore deliberati dall’assemblea
condominiale e deve assicurare ai tecnici la possibilità di accedere ai
locali.
Lo ha ribadito la Corte d’Appello di Trento, mettendo fine ad una disputa condominiale con la sentenza 134/2016 (in allegato in basso).
Nel caso in esame, l’assemblea condominiale aveva deliberato a maggioranza
l’acquisto di una nuova caldaia comune e l’installazione di un sistema
di contabilizzazione e telelettura del calore consumato dai singoli
condòmini.
Successivamente alla
delibera, installate sia la caldaia comune che le valvole termostatiche
sui radiatori nei singoli appartamenti, un condomino si è opposto all’accesso dei tecnici
della ditta incaricati di apporre, su ciascun termosifone, l’ulteriore
dispositivo idoneo al rilevamento del consumo del calore.
Contro
il rifiuto del condomino, il condominio ha agito in giudizio, invocando
l’art. 843 cod. civ. e il principio di buona fede e correttezza nei
rapporti condominiali. Il condomino ha resistito, sostenendo la nullità
assoluta della delibera in quanto non assunta all’unanimità e comunque negando l’applicabilità dell’art. 843 cod. civ. e del principio di solidarietà.
I giudici in primo grado hanno dato ragione all'assemblea condominiale, che con la delibera aveva voluto adeguarsi ai nuovi obblighi di legge.
Il
condomino renitente a questo punto è ricorso alla Corte d'appello che,
però, con la sentenza in allegato in basso, ha rigettato le sue
obiezioni sia sulla validità della soluzione tecnica scelta dal
Condominio, sia alla possibilità di definire “comuni” anche i radiatori del proprio privato appartamento, sia sulla validità della delibera assembleare, non assunta all’unanimità.
“La trasformazione – spiegano i giudici - opportunamente illustrata ai condomini e poi voluta dalla maggioranza di essi, rientra pacificamente nel potere deliberativo dell’assemblea
e non necessita certo dell’unanimità, come ripetutamente sottolineato
sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina, non rientrando tra le
innovazioni voluttuarie o gravose (il CTU ne ha appurato sia l’utilità
che la corrispondenza ai prezzi medi di mercato), né tra quelle atte a
recare un pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza, o all’alterazione
del decoro architettonico, ovvero a rendere inservibili parti comuni
all’uso o al godimento dei condomini”.
La
delibera “non essendo nulla, ma semmai annullabile" - inoltre -
"avrebbe dovuto essere impugnata nel termine di trenta giorni”, fa
presente il tribunale.
L'accesso dei tecnici all'abitazione del ricorrente per installare i contatori si sottolienea “non costituisce certo una violazione dei diritti soggettivi del cittadino,
dovendosi in esso ravvisare semplicemente l’espressione della volontà
espressa dalla maggioranza dell’assemblea condominiale di voler
realizzare il nuovo impianto”.